La circolare sulla tassazione delle cripto-attività è stata pubblicata ieri 26 ottobre in forma definitiva con numerazione 30/E. Diverse conferme e qualche novità o meglio dettaglio aggiuntivo sulle regole che chiariscono la portata della tassazione delle criptovalute.
C’è un maggior dettaglio nell’illustrazione dei casi in cui le permute non sono fiscalmente rilevanti e del concetto di territorialità dei redditi percepiti dai non residenti e dai neo-residenti. È confermato che la definizione di cripto-attività ai fini fiscali prende spunto dal regolamento Mica, anche se non prevede le specifiche esclusioni previste dal regolamento stesso.
Sono quindi tassabili anche le cessioni di non fungible token (Nft) e le cessioni a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio. La circolare precisa che non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto.
Confermato che dal 1° gennaio 2023 non sarà sottoposto a tassazione in quanto non produce plusvalenze (o minusvalenze) lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) nélo scambio di un Nft con un altro Nft. Costituisce invece una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, l’acquisto di un Nft con una cripto-valuta. Anche la permuta tra cripto-valute e money token è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e assetreferenced- token.
Nelle caso di scambio di cripto-attività aventi le medesime caratteristiche, il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività acquisita corrisponde al valore di carico in euro della cripto-attività ceduta in permuta.
Qui si ripropone lo stesso problema dei dossier titoli all’estero in cui utilizzando in regime dichiarativo utilizzando il metodo Lifo occorre riportare ogni operazione (o riassumerle ma mantenendo un prospetto a parte che su richiesta dell’Agenzia delle Entrate illustri tutti i movimenti).
Una novità è che se si smarriscono o vengono rubate le chiavi private non si può considerare fiscalmente una perdita.
Per quanto riguarda i redditi derivanti da attività di staking, sono tassati per il loro intero ammontare senza alcuna deduzione: qualora l’importo percepito comporti la percezione di un provento, diminuito della percentuale trattenuta dal gestore della piattaforma, l’importo da tassare è il provento lordo.
Le operazioni fatte attraverso fornitori di servizi in cripto-attività residenti in Italia sono certamente fatte in Italia. Quelle fatte attraverso provider non residenti, anche se iscritti all’Oam, si considerano fatte in Italia se la chiave privata è detenuta attraverso la loro stabile organizzazione in Italia. Il problema è che l’utente non è in grado di sapere come il provider conservi la chiave privata. Inoltre, attualmente l’iscrizione all’Oam presuppone che il fornitore di servizi non residente abbia una stabile organizzazione in Italia (articolo 17-bis del Dlgs 141/2010), ma in base agli articoli 59 e 61 del regolamento (UE) 2023/1114, a partire dal 30 dicembre 2024, i prestatori di servizi potranno operare in Italia anche in libera prestazione se hanno appunto una sede in un paese UE.
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