Gli aspetti fiscali sono sempre più importanti per gli investitori, in particolare per quelli che operano con intermediari esteri come i broker forex o per coloro che detengono bitcoin o altre criptovalute. In questi casi infatti occorre dichiarare saldi e giacenze medie nel quadro RW della dichiarazione fiscale. Ecco alcune novità del 2018, per aver pieno controllo di cosa devi fare per essere in regola (oggi fondamentale visto lo scambio di dati tra paesi) ti consiglio di leggere questa guida.
Le istruzioni per la compilazione del quadro RW per il 2017 non contengono sostanziali novità rispetto all’anno precedente fatto salvo il rimando per i cosiddetti titolari effettivi – anch’essi indicati tra i soggetti di cui all’articolo 4 del Dl 167/90 tenuti a compilare il quadro RW – alle nuove previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera pp) e nel successivo articolo 20 del Dlgs 21 novembre 2007 n.231 (norme antiriciclaggio) come introdotte dal Dlgs 25 maggio 2017, n. 90 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 140 del 19 giugno 2017) . Nella prima norma sono fornite le definizioni di titolare effettivo quale persona fisica nel cui interesse «in ultima istanza» è istaurato il rapporto continuativo mentre nella seconda sono fornite definizioni di titolarità effettiva in caso di clienti diversi dalle persone fisiche.
La stessa Banca d’Italia nel documento diffuso recentemente sulle novità introdotte dal citato Dlgs 90/2017 afferma che i nuovi articoli «disciplinano in maniera significativamente diversa i criteri per la determinazione della titolarità effettiva ».
Ciò comporta la necessità per i potenziali titolari effettivi secondo le nuove disposizioni di definire il proprio status ed eventualmente quali siano state le rilevazioni che gli intermediari bancari/finanziari residenti o non residenti abbiano di conseguenza effettuato alle rispettive autorità fiscali nell’ambito dell’ormai avviato scambio di informazioni (vedi Crs). Per quanto attiene la normativa italiana si ricorda che l’articolo 1 del Dl 167/90 pone a carico degli intermediari l’obbligo di segnalazione periodica dei trasferimenti da e verso estero di mezzi di pagamento da parte dei soggetti a loro volta interessati dal quadro RW. Anche il citato articolo 1 a sua volta recepisce la modifica alla definizione di mezzi di pagamento introdotta con il Dlgs 90/2017.
In sintesi gli obblighi RW discendono dal Dl 167/90 il quale a sua volta tuttavia rimanda alla normativa antiriciclaggio innovata e non ancora compiutamente assimilata/illustrata. A corollario di ciò si ricorda il provvedimento 299737 del dicembre 2017 del direttore dell’agenzia delle Entrate nel quale sono state illustrate le comunicazioni che stavano per essere inviate ai contribuenti a seguito del mancato incrocio delle segnalazioni Crs e quadro RW – vedi anche Assofiduciaria 201807 sulla apparente erroneità di talune comunicazioni – ed ancora il disposto delle legge 25 ottobre 2017 n. 163 circa l’utilizzabilità da parte del Fisco dei dati antiriciclaggio (si veda Il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2018).
Da altro lato il medesimo Dlgs 231/07 rivisto dal Dlgs 90/2017 contiene ora una definizione di valuta virtuale – articolo 1 comma 2 lettera qq) – pure citata nell’articolo 1 del Dl 167/90 da cui derivano obblighi di monitoraggio a carico degli intermediari. Va detto che quest’ultimo adempimento è a sua volta disciplinato da un provvedimento delle Entrate tuttora datato 24 aprile 2014 e recante riferimenti alla normativa antiriciclaggio superata per cui se ne attende una modifica a far tempo dall’anno 2017. Ci si chiede così se le conclusioni raggiunte dall’Agenzia con la risoluzione 72/E/2016 – ante Dlgs 90/2017 – in materia di monete virtuali , vale a dire irrilevanza reddituale delle operazioni a pronti, debbano considerarsi tuttora valide visto il richiamo nella stessa risoluzione al rispetto della 231/2007 «l’istante sarà tenuta agli obblighi». Nella denegata ipotesi di un diverso approccio sarà da chiarire quali siano i cambi/controvalori da esporre ed il codice Paese di riferimento (colonna 4). Clicca qui per maggiori informazioni.