Si avvicina la scadenza (1 ottobre 2012) per la dichiarazione dei redditi tramite il modello Unico. Da quest’anno vanno anche dichiarate le attività finanziarie e immobiliari all’estero: conto corrente, investimenti, immobili etc per la cosiddetta Patrimoniale Monti (in sostanza l’imposta di bollo e l’Imu che colpiscono anche le attività in Italia).
Modello Unico e 730
Il modello Unico presenta ora tre quadri per gli investimenti all’estero delle persone fisiche. Oltre alla dichiarazione dei redditi e al monitoragigo fiscale (quadro RW) si è aggiunta la cosiddetta patrimoniale Monti, che altro non è che la medesima tassa (bollo) che colpisce anche gli investimenti in Italia.
Chi ha già dichiarato con il 730 allegando i soli riquadri necessari del modello Unico, potrà correggere la sua dichiarazione e regolarizzare la posizione utilizzando il ravvedimento. In pratica in caso di omissione o errore si può sanare la situazione tramite il versamento delle imposte (Irpef, sostitutive o patrimoniali) pagando il dovuto maggiorato degli importi degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%.
Tassazione redditi esteri
Il prelievo sui redditi delle attività estere riguarda, come già negli anni passati, il reddito prodotto dall’investimento: interessi, dividendi, canoni o altri utili. Va infatti ricordato che le persone fisiche residenti nel nostro Paese devono pagare le imposte dirette sui redditi prodotti in ogni parte del mondo e ciò anche se detti redditi sono già stati tassati nello Stato della fonte.
L’imposizione dei redditi esteri è generalmente corrispondente a quella prevista per analoghi proventi realizzati in Italia. Per gli immobili, occorre dichiarare nel quadro RL del modello Unico il canone di locazione percepito dedotto un importo forfettario del 15%(se il canone non è tassato oltrefrontiera), oppure l’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato estero senza ulteriori deduzioni.
In quest’ultimo caso l’imposta estera viene riconosciuta in detrazione compilando il quadro CR. Per i fabbricati non locati (ad esempio le case di vacanza), la tassazione scatta solo se oltrefrontiera gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o con criteri similari. Diversamente, l’immobile non sconta Irpef italiana.
Per le attività finanziarie, la tassazione dei redditi (interessi o dividendi), se non già operata da una banca italiana all’atto del loro ingresso nel nostro paese, avviene applicando un’imposta sostitutiva di importo pari alla ritenuta che il contribuente avrebbe subito se il provento fosse stato percepito in Italia.
Ad esempio, gli interessi su depositi bancari esteri devono essere assoggettati (quadro RM del modello Unico) all’imposta del 27%, aliquota in vigore sui conti correnti italiani nel 2011 (dal 2012 si è passati, come noto, al 20%). Se invece si detengono azioni di società estere, i dividendi (accreditati direttamente nel paese straniero e dunque senza ingresso tramite un intermediario italiano), sconteranno – se la percentuale di capitale detenuta non supera particolari soglie (2% per le quotate, 20% negli altri casi) – il 12,5% (20% per gli utili incassati dal 2012).
Il monitoraggio fiscale – riquadro RW
Immobili e attività finanziarie estere devono infine essere riportati nel quadro RW del modello Unico ai fini del conseguente monitoraggio e ciò anche qualora non via siano imposte reddituali o patrimoniali da versare.
Il quadro del monitoraggio, la cui omissione è pesantemente sanzionata (dal 25% al 50% del valore non dichiarato, anche in assenza di alcuna evasione fiscale) va compilato solo se le somme estere superano nel periodo di imposta l’ammontare di euro 10.000.
Il quadro riguarda sia i flussi avvenuti durante l’anno, sia il saldo esistente al 31 dicembre.
Patrimoniale su immobili e investimenti all’estero
La nuova patrimoniale riguarda le attività all’estero. Oltre alla tassazione dei redditi esteri occorrerà perciò tener conto delle imposte patrimoniali introdotte dalla manovra Monti: Ivie (immobili) e Ivafe (attività finanziarie), da liquidare nella sezione del quadro RM riservata a queste attività.
L’Ivie si applica sul costo di acquisto dell’immobile o, in mancanza, sul relativo valore di mercato. Per i beni situati in paesi Ue oppure in Islanda e Norvegia, il valore è quello catastale (se esistente) come determinato per il pagamenti di eventuali imposte estere. L’aliquota dell’Ivie è pari allo 0,76% (come l’Imu) e il versamento (da cui di detraggono eventuali tributi scontati all’estero) non è dovuto se l’imposta non supera 200 euro.
Per le attività finanziarie (quali azioni o quote, obbligazioni e titoli similari, titoli pubblici depositi e conti correnti anche se alimentati da stipendi, pensione o compensi, valute, metalli preziosi, eccetera) detenute all’estero (escluse dunque quelle depositate in Italia presso banche o intermediari), è dovuta un’imposta dell’1 per mille.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi della Ue o in Norvegia e Islanda, l’imposta è stabilita in misura fissa come per i conti correnti italiani (34,20 euro). L’imposta si applica anche ad attività finanziarie regolarizzate con lo scudo fiscale e mantenute all’estero. Le attività estere scudate con l’effettivo rimpatrio fisico o giuridico (anche attraverso intestazione ad una società fiduciaria italiana), in quanto non più “detenute” all’estero, non sono soggette alla nuova imposta, ma, se ancora in regime di segretazione, al prelievo dell’1 per cento, pure introdotto dal Dl 201/2011. Quest’ultimo tributo è però versato direttamente dall’intermediario e non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione.
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