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Voluntary Disclosure sui conti correnti e capitali all’estero

Posted on 08/02/201508/02/2015 by Luca

voluntary disclosure italiaIl tema della dichiarazione fiscale dei conti correnti o genericamente di investimenti all’estero, ha spesso raccolto molto interesse da parte dei lettori del blog. Per questo, con il supporto di un esperto che ha realizzato una Guida alla Voluntary Disclosure, riporto in breve le principali caratteristiche di questa procedura.

Con l’emanazione il 30 gennaio 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello e delle istruzioni per la domanda di adesione alla Voluntary Disclosure, ha preso di fatto avvio la procedura di riemersione e regolarizzazione dei capitali e delle attività detenuti all’estero.

Si tratta di una procedura che permette di regolarizzare sia la mancata dichiarazione del quadro Rw dei capitali detenuto all’estero da parte di persone fisiche residenti fiscali in Italia sia l’evasione derivante. Inoltre consente di sanare anche situazioni di evasione domestica. Le operazioni sanabili devono essere state commesse negli anni accertabili entro il 30 settembre 2014 (di fatto la dichiarazione dell’anno fiscale 2013). Gli anni accertabili retrodatano al 2010 in caso di dichiarazione infedele e al 2009 in caso di mancata dichiarazione. Ma, nel caso di reati penali o capitali detenuti in paesi black list, al 2006 o addirittura 2004 in caso di mancata dichiarazione.

Per molti questa può essere l’ultima occasione per sanare situazioni che, alla luce degli accordi fiscali internazionali e bilaterali (con i principali paesi black list come Svizzera, S. Marino, Liechtenstein etc.) che renderanno trasparenti i beni finanziari e non detenuti dagli italiani in oltre un centinaio di paesi.

La procedura della Voluntary Disclosure prevede una totale e completa trasparenza da parte del contribuente che vi aderisca. E’ infatti necessario sanare tutte le posizioni per tutti gli anni accertabili, presentando tutta la documentazione a supporto (atto di acquisto, estratti conti e dossier titoli etc.). Nel caso si nasconda volontariamente qualcosa, si rischia di inficiare completamente i benefici della Disclosure.

Benefici

Tra i principali benefici ricordiamo:

  1. sanzioni ridotte sia per la mancata dichiarazione del quadro RW sia dell’evasione di imposte
  2. non applicabilità di molteplici reati penali (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti,  dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, riciclaggio e autoriciclaggio.

Costi: tasse e sanzioni

Le tasse sui capitali evasi e sui redditi da questi ricavi (Irpef, Iva, imposta sostitutiva su interessi e dividendi, Ivafe etc.)  invece, andranno pagate tutte per intero, ovviamente se gli anni di imposta sono ancora accertabili. Per es. un deposito su un conto in Svizzera di capitali frutto di evasione, dovrà subire la completa tassazione Irpef se riferente all’anno 2006 o successivi (o 2004 in caso di mancata dichiarazione).
Lo spartiacque degli anni accertabili fa spesso la differenza nei costi della Voluntary Disclosure. Come indicato occorrerà infatti pagare:
  • tasse evase
  • sanzioni su imposte evase e quadro RW
  • interessi
Il costo totale può essere inferiore al 10% del capitale se gli anni accertabili sono pochi, il paese non in Black List e il capitale iniziale non è frutto di evasione (o è stato costituito in un periodo non più accertabile). Diversamente può esplodere oltre al 90% del capitale, soprattutto se si dovrà pagare l’Irpef sul capitale iniziale frutto di evasione (o di cui non si è in grado di dimostrare la lecita provenienza).

Procedura

accordo fiscale italia svizzeraLa procedura della Voluntary Disclosure è piuttosto lunga e complessa. Occorre individuare gli anni accertabili, ricostruire la storia del patrimonio e dei redditi conseguiti, raccogliere la documentazione a supporto, calcolare indicativamente tasse e sanzioni. E questo già solo per capire se aderire o meno. In caso di adesione va presentata domanda all’AdE presentando prima il modulo di adesione, e poi (entro 30 giorni) la relazione accompagnatoria dove sono spiegati analiticamente e anno per anno tutte le voci e movimentazioni. Un lavoro ampio che necessita del supporto di almeno un professionista, indicativamente un commercialista o fiscalista.

La domanda, salvo proroghe, deve essere presentata entro il 30 settembre 2015. Dopodiché l’Agenzia delle Entrate analizzerà la documentazione e provvederà a determinare tasse e sanzioni chiamando il contribuente all’accertamento. Ci potrà ovviamente essere una trattativa per definire alcuni aspetti, ma alla fine il contribuente dovrà aderire alle richieste dell’AdE e provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Come detto la procedura di Disclosure è piuttosto complessa ma rappresenta per molti l’ultima possibilità di regolarizzare capitali detenuti all’estero mai dichiarati (o parzialmente dichiarati), anche alla luce degli accordi di scambio delle informazioni fiscali a livello internazionali e degli accordi bilaterali con Svizzera, S. Marino, Lussemburgo, Gibilterra etc. Visto i costi di adesione e i rischi penali di non adesione, prima di decidere se aderire o meno è quindi fondamentale capirne i reali effetti sulla propria posizione. A tale scopo consiglio questa completa guida alla Voluntary Disclosure che già recepisce gli ultimi aggiornamenti dell’AdE.

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