Il quadro RW va compilato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici, compresi i soggetti equiparati, che sono residenti in Italia ai fini fiscali e detengono investimenti all’estero, a titolo di proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro. L’obbligo è a carico del titolare formale, dei soggetti delegati al prelievo del conto corrente e del titolare effettivo.
Chi non deve dichiarare
Nessun obbligo di monitoraggio per enti commerciali, società commerciali, enti pubblici e Oicr; contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero, la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege o in base a accordi internazionali ratificati in Italia, ovvero che la svolgono in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta in zone di frontiera/Paesi limitrofi, questi ultimi nei limiti degli investimenti detenuti nello Stato estero in cui l’attività lavorativa è svolta e non oltre sei mesi dall’interruzione dell’attività. L’esonero è esteso al coniuge e ai familiari di primo grado del lavoratore cointestatari ovvero beneficiari di procura o delega, del conto corrente utilizzato per l’accredito degli emolumenti o stipendi esteri.
Come compilare il quadro RW
In RW si indicano i beni patrimoniali esteri suscettibili di produrre reddito in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito, come immobili o altri diritti reali, oggetti preziosi e opere d’arte, imbarcazioni e beni mobili registrati. Inoltre, vanno sempre indicate le attività estere da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi: quindi partecipazioni, obbligazioni (anche italiane se emesse all’estero), altri titoli, valute, depositi e conti correnti e in generale attività finanziarie detenute all’estero e attività finanziarie estere, detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Nel caso di partecipazioni in enti situati in Paesi non collaborativi, di cui il contribuente sia titolare effettivo, in luogo della partecipazione vanno indicati i singoli beni indirettamente detenuti per il tramite della società.
Non si indicano le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, versamenti a forme di previdenza estere obbligatorie e stock option durante il “vesting period”, salvo se cedibili, immobili per i quali non siano intervenuti in corso d’anno variazioni (fatti i salvi i versamenti a titolo di Ivie).
I valori rilevanti ai fini Ivie e Ivafe, convertiti in euro sulla base del cambio medio; per i beni patrimoniali: “costo storico” maggiorato degli oneri accessori (possibile valore catastale degli immobili Ue) ovvero, in mancanza, valore di mercato supportato da perizia; per le attività finanziarie: valore di mercato, o, se non quotate, valore nominale (in mancanza di questi il valore di rimborso, o se non si ha il costo di acquisto). Per i conti correnti e i libretti di risparmio, va indicato il valore medio di giacenza, nonché l’ammontare massimo, se detenuti in Paesi non collaborativi. L’indicazione non è obbligatoria per conti correnti e depositi la cui giacenza massima non superi i 15mila, salvo sia dovuta l’Ivafe.
Tra i dati da indicare ci sono anche la quota in percentuale dell’investimento, il numero di giorni/mesi di possesso (ma solo se dovute Ivie e/o Ivafe, in caso contrario occorre barrare l’apposita casella 20), la tipologia dei redditi di capitali o diversi prodotti nel periodo d’imposta ovvero l’indicazione che si tratta di investimenti infruttiferi o i cui redditi saranno percepiti successivamente; per i titolari effettivi, la percentuale di partecipazione nella società/entità estera ed il relativo codice identificativo della stessa.
Ivie e Ivafe
La liquidazione è calcolata automaticamente sulla base dei dati precedenti, pari allo 0,76% per Ivie sugli immobili e 0,2% per Ivafe su prodotti finanziari (misura fissa di 34,20 euro per conti correnti e libretti di risparmio, salvo esonero se la giacenza media non supera 5 mila euro), da calcolare sulla base del valore a fine anno (o alla data di disinvestimento), rapportata a mesi per l’Ivie e a giorni per l’Ivafe. Possibile scomputare le imposte patrimoniali già versate all’estero sugli stessi beni.
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