La crisi finanziaria ha mutato sensibilmente le certezze dei risparmiatori italiani. Anche quelli che una volta erano gli investimenti sicuri per definizione, Bot e Btp, oggi presentano seri rischi e alta volatilità.
Altro tabù sfatato quello della sicurezza delle banche italiane. Al momento ci sono 12 Istituti Bancari in amministrazione straordinaria richiesta dalla Banca d’Italia. Tra questi, due istituti non proprio piccoli come la Popolare di Spoleto e Banca Marche. Ma anche due banche maggiori come Banca Carige e Monte Paschi di Siena hanno seri problemi, quest’ultima sarebbe tecnicamente fallita senza l’intervento dello Stato italiano.
Posto che comunque al momento non esistono concreti rischi di fallimento delle banche in Italia, ma chi, come e quando restituisce nel malaugurato caso? E a quanto ammonta la somma tutelata?
Quanto e come copre il FITD
Un anno fa (maggio 2011) con il recepimento della direttiva 2009/14/CE c’è stata una modifica del livello di copertura, che è scesa dal precedente di 103.291,38 euro (conversione in euro dell’originario limite pari a 200 milioni di lire fissato nel 1996) a 100mila euro per depositante. L’organismo è il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) ed è un consorzio a cui tutte le banche italiane e gli istituti extra Ue che operano nel nostro Paese sono obbligate ad aderire (le banche Ue hanno il loro fondo).
Al 31 dicembre 2011 erano 259 gli istituti aderenti, di cui cinque in amministrazione straordinaria. Il fondo, presieduto da Paolo Savona, non accantona preventivamente le somme necessarie alla garanzia, ma calcola le quote di impegno che le singole banche devono riservare in quanto sono chiamate a intervenire soltanto in caso di fallimento. Si tratta, quindi, di un fondo ex post. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche. Per la cronaca, nella storia italiana c’è stato un unico caso di rimborso diretto, avvenuto nel 1990 per il Banco di Tricesimo.
Attenzione, però: la tutela è per depositante, indipendentemente dal numero di conti aperti presso uno stesso istituto. Quindi se si hanno più di 100 mila euro depositati, per avere la tutela sull’intera somma bisogna cointestare uno dei conti oppure si devono trasferire le somme eccedenti i 100 mila euro nel conto deposito di un altro istituto. In caso di liquidazione, non è necessaria alcuna specifica richiesta di rimborso da parte del depositante.
Il Fitd subentra nei diritti dei depositanti e si occupa di contattare e rimborsare direttamente ogni correntista. I tempi sono velocissimi. Il decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011 ha apportato una modifica significativa ai tempi di rimborso dei depositanti da parte dei fondi di garanzia, riducendoli a 20 giorni lavorativi dai tre mesi previsti originariamente. Il nuovo termine decorre dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa ed è prorogabile soltanto eccezionalmente di altri 10 giorni.