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Tassazione oro fisico: come funziona e è possibile compensare con minusvalenze pregresse?

Posted on 14/10/202504/10/2025 by Luca

oro fisicoNegli ultimi anni, molti risparmiatori italiani hanno diversificato i propri investimenti acquistando oro fisico da investimento, come sterline o marenghi, attratti dalla sua funzione di bene rifugio. Tuttavia, quando arriva il momento di vendere, sorge il dubbio su quale tassazione si applichi e se le eventuali plusvalenze possano essere compensate con le minusvalenze già registrate su azioni, fondi o ETF.   Oggi vediamo un caso particolare relativo alla possibilità di compensare minusvalenze su titoli finanziari (azioni, etf etc.) con i guadagni sull’oro fisico. Ti ricordo che trovi maggiori informazioni nella guida tassazione dell’oro fisico.

 

Tassazione dell’oro da investimento

La normativa italiana (D.Lgs. 44/2000 e successivi aggiornamenti) prevede che le plusvalenze realizzate sulla cessione di oro da investimento – quindi lingotti, sterline, marenghi e monete che rispettano i requisiti previsti dalla legge – siano soggette a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria.

L’aliquota attualmente applicata è quella del 26%, la stessa che colpisce azioni, obbligazioni, ETF e altri strumenti finanziari.

In pratica:

  • se si vende oro fisico a un prezzo superiore a quello d’acquisto, si realizza una plusvalenza tassabile;
  • se invece si registra una perdita, questa può generare una minusvalenza.

La cessione avviene normalmente tramite un banco metalli o un intermediario autorizzato, che rilascia la documentazione utile a determinare l’eventuale guadagno.

 

È possibile compensare le plusvalenze sull’oro con minusvalenze pregresse?

Il caso tipico è quello di un risparmiatore che abbia realizzato minusvalenze da azioni o ETF in regime amministrato e si chieda se, vendendo successivamente sterline d’oro con un guadagno, possa “scaricare” tali perdite.

La risposta è: sì, ma con alcune condizioni.

Secondo l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997, le minusvalenze generate in regime amministrato:

  • possono essere compensate entro l’anno di realizzo e nei quattro successivi,
  • solo con le plusvalenze realizzate nell’ambito dello stesso rapporto di deposito titoli.

Se però si vuole utilizzare le minusvalenze maturate su un rapporto chiuso, occorre che la banca rilasci al cliente una certificazione delle minusvalenze residue. Tale certificazione può essere utilizzata nell’anno successivo in due modi:

  1. Trasferendo le minusvalenze in un nuovo rapporto amministrato, intestato allo stesso contribuente, che permetterà la compensazione con future plusvalenze (comprese quelle da oro fisico se gestite tramite banca/intermediario).
  2. Inserendole nella dichiarazione dei redditi (quadro RT, regime dichiarativo), dove verranno compensate con eventuali plusvalenze realizzate, tra cui quelle derivanti dalla vendita di oro da investimento.

In sostanza:

  • Se si resta nel regime amministrato, la compensazione è possibile solo se le minusvalenze e le plusvalenze transitano nello stesso rapporto o in uno nuovo attivato successivamente, previa certificazione. Chiaramente è difficile che l’oro fisico sia detenuto presso la banca nel medesimo rapporto per cui è un’ipotesi rara;
  • Se si passa al regime dichiarativo, la compensazione si effettua direttamente nel modello Redditi PF.

 

Un esempio pratico

  • Nel 2024 un investitore realizza minusvalenze su ETF per 5.000 euro in regime amministrato.
  • Nel 2025 vende sterline d’oro con una plusvalenza di 4.000 euro.

Per poter compensare, deve:

  • chiedere alla banca la certificazione delle minusvalenze del 2024 (ottenibile solo alla chiusura del rapporto titoli da cui derivano);
  • tramite il regime dichiarativo riportarle nella dichiarazione 2026 (redditi 2025), nel quadro RT;
  • in questo modo, la plusvalenza sull’oro (4.000 €) sarà azzerata dalle minusvalenze residue, con un risparmio d’imposta pari al 26% di 4.000 €, cioè 1.040 €.

 

L’oro da investimento, pur essendo un bene “fisico”, viene trattato dal fisco alla stregua degli altri strumenti finanziari: le plusvalenze sono tassate al 26% e possono essere compensate con le minusvalenze pregresse. Tuttavia, per farlo occorre prestare attenzione al regime fiscale adottato (amministrato o dichiarativo) e alla corretta gestione delle certificazioni rilasciate dagli intermediari.

Per chi valuta la vendita di sterline, marenghi o lingotti, è consigliabile pianificare con anticipo il lato fiscale, così da ottimizzare l’impatto della tassazione e sfruttare al meglio le minusvalenze ancora disponibili. Puoi ottener tutte le informazioni con la guida tassazione dell’oro fisico.

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