Prendendo spunto da una domanda di qualche settimana fa comparsa sugli inserti del Sole 24 Ore, riporto sia la risposta dell’esperto sia alcune precisazioni sulla dichiarazione fiscale dei conti e degli investimenti all’estero. Ricordo che sono inclusi le criptovalute, il forex ma anche l’operatività con alcuni intermediari esteri come Activetrade, Degiro, TradeRepubblic etc.
Conto all’estero
Sono un pensionato che vive e risiede anagraficamente in Italia, ma ho un immobile di proprietà e un conto corrente in Francia. Ho saputo che devo dichiararli in Italia in forza del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. Potete fornirmi qualche indicazione al riguardo?
Dichiarazione fiscale
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero criptoattività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi e, in particolare, nel “Quadro RW”: si tratta del cosiddetto “monitoraggio fiscale” di cui all’articolo 4 del Dl 167/1990.
Per quanto concerne gli investimenti all’estero, a titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri; le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Attività estere di natura finanziaria
Relativamente, invece, alle attività estere di natura finanziaria, si tratta di quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo, vi rientrano: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di Monitoraggio fiscale, il quadro RW setaccia conti e immobili esteri soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all’estero; polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi).
Il quadro RW della dichiarazione
Tornando al caso del lettore, quindi, avendo egli sia un immobile sia un conto corrente in Francia, salvo che non rientri in una delle casistiche di esenzione dichiarativa, è tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, indicando sia l’immobile sia il conto corrente. Il valore degli immobili situati all’estero, da indicare nel quadro RW, è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. Il valore dei prodotti finanziari è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
E’ quindi fondamentale conoscere le regole fiscali. In un altro quesito un lettore lamentava di aver ricevuto la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per un conto di trading con un broker forex anche se aveva avuto solo perdite. Ma come visto, il conto trading va dichiarato e a prescindere dall’importo (non valgono le soglie di esenzione dei conti correnti). Così oltre al danno delle perdite, pure la beffa della tassa e della sanzione. Informati prima leggendo la guida Dichiarazione Conto Estero.