La legge di Bilancio 2023, oltre ad aver previsto per la prima volta la rideterminazione delle partecipazioni quotate, ha introdotto la possibilità di affrancamento anche per gli Oicr (fondi investimento, Etf e sicav) e le polizze.
Partecipazioni azionarie
Per quelle possedute al 1° gennaio 2023 fuori dall’esercizio d’impresa l’imposta sostitutiva è al 16%, da versare entro il 15 novembre, con possibilità di rateizzazione fino a tre rate annuali di pari importo. La novità riguarda il fatto che la legge di Bilancio 2023 ha previsto la rideterminazione anche per le partecipazioni detenute in società con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione pertanto la norma riguarda ora molti piccoli investitori privati.
Ciò comporta che per le partecipazioni non quotate occorre sempre redigere una perizia di stima, mentre per quelle quotate il valore è dato dalla media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, senza alcuna perizia. Il perfezionamento dell’opzione avviene col versamento dell’imposta sostitutiva; nel caso di versamento rateale è sufficiente versare la prima rata.
Se le partecipazioni sono detenute in regime “dichiarativo” (articolo 5 del Dlgs 461/1997), la rideterminazione del costo è efficace anche se il titolo è stato ceduto prima di versare l’imposta sostitutiva (circolare 47/E/02 e interrogazione parlamentare n. 5- 00248 del 18 gennaio 2023). Se invece le partecipazioni sono detenute in regime amministrato o gestito, il contribuente deve fornire all’intermediario la prova di aver versato l’imposta sostitutiva (o almeno la prima rata) prima di effettuare la cessione, per consentirgli di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza. I codici tributo sono 8055 per le partecipazioni non quotate e 8057 per le quotate.
Affrancamento OICR
Questa operazione consente invece di considerare realizzati i redditi finanziari (di capitale e diversi) da cessione o rimborso delle medesime quote possedute al 31 dicembre 2022, versando un’imposta sostitutiva del 14%. Essa si applica sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Condizione necessaria per fruire dell’affrancamento è l’esercizio di un’opzione che andava espressa entro il 30 giugno 2023 (opzione non esercitabile nei casi di risparmio gestito), mentre il versamento dovrà essere effettuato dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.
In assenza di rapporto con l’intermediario, l’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2022 ed è versata dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione (circolare 16/ E/23). Il relativo codice tributo è 1721 nel caso di opzione comunicata all’intermediario, 1722 nel caso di opzione esercitata in dichiarazione.
Polizze vita
Anche qui l’imposta sostitutiva è pari al 14%, in relazione ai redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione), come differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. A differenza degli Oicr, non è previsto alcun termine entro il quale comunicare alla compagnia di assicurazione l’esercizio dell’opzione, per cui il contribuente dovrà effettuare la richiesta per il regime dell’affrancamento in tempo utile affinché la compagnia di assicurazione possa effettuare il versamento entro il termine del 16 settembre 2023. Il relativo codice tributo è il 1726.