Dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore l’aumento dal 20 al 26% delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, fatte salve alcune importanti eccezioni per i Titoli di Stato ed equiparati, nonché per le obbligazioni emesse da taluni Stati esteri/enti territoriali inclusi nella cosiddetta “White List”, per i quali l’aliquota di imposta rimane ferma l’aliquota del 12,50%.
In generale, la nuova aliquota si applica ai redditi di capitale in base al criterio della maturazione ed ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) in base al criterio del realizzo. Che significa?
Nella tabella vengono riepilogati per ogni tipologia di investimento finanziario la tassazione attuale e precedente, e quale regime transitorio applicare (maturazione, realizzo etc.).
Criterio di maturazione dei redditi da capitale e l’armonizzazione
Il criterio di maturazione significa che i redditi già formati (maturati) fino al 30 giugno 2014, anche se non ancora incassati, sono soggetti alla vecchia aliquota del 20%. Solo quelli maturati dal 1° luglio invece subiranno la nuova imposta.
Questo vale per gli interessi di conti correnti, depositi, certificati di deposito e obbligazioni; per i guadagni maturati sugli investimenti OICR (fondi di investimento, Sicav e ETF) e le polizze vita.
La principale eccezione a questa regola sono i dividendi azionari (partecipazioni non qualificate) in cui fa riferimento il momento della percezione, per cui quelli incassati dall’1 luglio 2014 vengono assoggettati alla ritenuta del 26% a prescindere dall’effettivo periodo di formazione.
Se hai obbligazioni nel tuo dossier titoli dovresti vedere “strani” movimenti con valuta 30 giugno. Ad ogni cambio di aliquota fiscale infatti per questi titoli si ricorre alla procedura di armonizzazione. In pratica il rateo interessi maturato viene addebitato subito con l’imposta “vecchia” e riaccredita immediatamente con l’imposta “nuova”. Quest’anno dovresti quindi complessivamente avere un movimento positivo pari al 6% (26-20). In tal modo alla scadenza la cedola verrà tassata tutta al 26% in quanto ti è già stato anticipata la minore tassazione fino al 30 giugno. Alcune banche hanno eseguito e accreditato subito quanto dovuto, alcune non hanno ancora effettuato la procedura. Verifica quindi sul dossier la presenza e la correttezza di questi calcoli.
L’affrancamento dei redditi diversi
Per i redditi diversi, i cosiddetti capitali gains o plusvalenze, vale invece il principio del realizzo. Al fine di evitare che coloro che sono in utile vendano in massa i titoli prima del cambio di aliquota, viene applicata la procedura di affrancamento di cui ho già scritto. Entro il 30 settembre potrai quindi richiedere che tutti i titoli del tuo dossier (esclusi i titoli di Stato tassati al 12,5% e i fondi ed Etf) siano affrancati, ossia siano fittiziamente venduti al valore del 30 giungo in modo da applicare l’imposta del 20% sulla plusvalenza maturata.
In questo modo potrai pagare con l’aliquota del 20% i guadagni conseguiti, ma attenzione che dovrai pagare subito le imposte dovute. Alcune banche effettueranno l’addebito in base alla data di richiesta, ma altre con data retrodatata del 30 giugno, il che potrebbe portarti il conto in rosso per vari giorni valuta. Verifica quindi come opererà la tua banca, e se il saldo del tuo conto al 30 giugno era capiente.
Cosa vuol dire per il Capital Gain cambio del giorno di percezione.
Avevo azioni in Chf che quando le ho vendute il cambio del giorno era 1,2014 mentre quando mi hanno tassato di Capital gain il cambio 2 giorni dopo era Chf 1,014 quindi sono stato tassato con un Capital gain fittizio
È’ giusto così?
GraZie e saluto
l’imposta del 26% viene applicata al guadagno effettivo che nel suo caso include il guadagno su cambio e eventualmente quello sull’azione. Può verificare facilmente se la tassazione corrisponde al 26% di quanto ha guadagnato.