Recentemente, tra le notizia di cronaca, mi ha colpito quella del medico romano fermato alla dogana di Chiasso e trovato con 25 lingotti d’oro da 100 grammi ciascuno (valore stimato di circa 90 mila euro). L’oro è stato sequestrato e il professionista denunciato sia per esser passato dalla dogana con un importo maggiore di 10.000 euro senza dichiararli, sia per capitali detenuti all’estero e non dichiarati.
Anche per effetto delle novità sugli accordi fiscali con la Svizzera, molti italiani si arrischiano a riportare i capitali alla vecchia, ossia di persona. Scelta rischiosissima perché i controlli si sono ovviamente intensificati. Ma anche perché, anche se sarà operativo solo nel 2017-18, vige già lo scambio di informazioni.
L’oro in Svizzera (o in qualsiasi paese estero) va dichiarato come attività finanziaria nel riquadro RW di Unico. Da due anni non esiste più il limite minimo di 10.000 euro, quindi ora si dichiara qualsiasi attività finanziaria all’estero, anche fosse di un euro e anche se detenuta per un giorno. Nel caso dell’oro quindi vale paradossalmente la detenzione di un solo grammo.
Ci sono molti italiani con oro o altri metalli preziosi detenuti in cassette di sicurezza delle banche svizzere o comunque all’estero. Oppure presso i depositi di società come ProAurum, Gold Direct, GoldBroker, Bullion Vault , GoldMoney etc. Mentre è lecito detenere oro presso le banche straniere o questi depositi doganali in Svizzera, ciò non preclude l’obbligo di dichiararli in RW. Preciso invece che, almeno da quest’anno (ma si può ritenere sanata anche la passata dichiarazione) non si paga l’Ivafe in quanto l’oro e i metalli preziosi non ne sono soggetti. Si pagano nel caso le altre tasse, in particolare i capital gain sull’oro (o il differenziale IVA per l’argento se fuori UE , come per esempio in Svizzera).Attenzione quindi a conservare la documentazione degli acquisti all’estero di oro e altri metalli preziosi, che serviranno come base per il calcolo delle imposte.
Purtroppo gli obblighi di dichiarazione sono poco noti, non si sa per esempio che vanno dichiarati contanti e metalli preziosi anche se detenuti in cassette di custodia all’estero. Creano confusione poi certe dichiarazioni delle società che vendono e tengono in magazzino l’oro, in quanto fanno riferimento al fatto che sull’acquisto di oro, argento o platino non si devono pagare imposte. In realtà si riferiscono solo alle imposte al momento dell’acquisto. Ma come detto per l’argento, qualora portato in Italia, occorre pagare l’Iva (o meglio il differenziale tra 22% e 8% svizzero, se pagato). E per l’oro si pagherà l’imposta sul capital gain (quadro RM) qualora sia venduto in guadagno.
Alcuni pensano che questi depositi siano porti franchi non soggetti a tasse. Altri si lasciano ingannare dal fatto che in Svizzera, fino a somme pari a 25.000 CHF, l’acquisto sia anonimo. Ma in realtà con questa dicitura si intende semplicemente che l’acquisto non viene segnalato all’antiriciclaggio svizzero per cui non serve il riconoscimento, ma di fatto un nominativo e un documento di identità va ovviamente sempre mostrato.
Per conoscere come dichiarare l’oro e i metalli preziosi all’estero, o come regolarizzare situazioni pregresse con la Voluntary o altre forme di regolarizzazione, ti invito a leggere queste guide.