Tra luglio e agosto (in base al fatto che la bolletta sia mensile o bimensile) ti verrà addebitato, insieme alla bolletta elettrica, il canone RAI. Per la precisione la quota di competenza da gennaio a luglio 2016 pari a 70 euro (nei prossimi 3 mesi saranno poi addebitate le quote restanti pari a 10 euro al mese).
L’addebito è stato effettuato per tutti, eccetto per coloro che hanno richiesto all’Agenzia delle Entrate l’esenzione tramite dichiarazione sostitutiva, ricadendo nelle categorie non tenute al versamento (es. chi non ha un apparecchio tv o non ne ha uno ulteriore rispetto a quello per cui ha presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, oltre che per chi ha l’utenza elettrica intestata a un componente della famiglia diverso da quello che già paga il canone).
Ma visti i tempi ristretti e il fatto che i calcoli dovevano essere fatti dalle società elettriche, che sono ormai decine sul territorio italiano, era ovvio aspettarsi qualche disguido. Per cui anche chi ha richiesto l’esenzione, può ritrovarsi con il canone addebitato in bolletta. Cosa fare in questi casi?
Come ottenere il rimborso del canone
Si hanno due opzioni:
- effettuare un pagamento parziale della sola quota energia in base alle modalità definite dall’impresa elettrica per i pagamenti parziali e indicando nella causale di versamento cosa si intende pagare, in ogni caso la somma versata è attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica. Se il pagamento è stato effettuato in maniera automatica tramite Rid, si può chiedere alla banca di stornare l’operazione e bloccare il Rid, per poi pagare la sola quota di competenza elettrica;
- effettuare il pagamento della bolletta e richiedere il rimborso del canone tv con le modalità previste da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia e descritte in dettaglio di seguito.
Procedura di rimborso
Il 2 agosto 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto. Il provvedimento contiene anche il modello da utilizzare con le relative istruzioni per richiedere il rimborso del canone di abbonamento alla tv per uso privato indebitamente pagato. Modello disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai .
La domanda può essere inviata con due modalità:
- da subito con raccomandata (allegando anche un copia di un documento di identità) a: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
- dal 15 settembre 2016 in modalità telematica.
Per ottenere il rimborso occorre:
- essere in possesso dei requisiti di esenzione e aver effettuato l’apposita dichiarazione sostitutiva.
- aver pagato il canone RAI sia tramite addebito sulle fatture di energia elettrica, sia con modalità diverse dall’addebito.
L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
I rimborsi saranno poi effettuati sempre dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile, ed in caso non vada a buon fine, sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.